Domande Frequenti

Tutto quello che c’è da sapere su costi, tempi e obbligatorietà della mediazione.
Quali sono i costi della mediazione?

Al momento del deposito dell’istanza la parte istante dovrà versare:

  • € 32,00 + € 48,00 (oltre IVA) come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore inferiore ad € 1.000,00;

  • € 60,00 + € 96,00 (oltre IVA) come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore compreso tra € 1.000,01 ed € 50.000,00;

  • € 88,00 + € 136,00 (oltre IVA) come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore superiore ad € 50.000,01;

  • Spese vive (A/R) da calcolarsi in base al numero di parti da convocare.

Tale somma deve essere versata dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento dell’adesione al procedimento.

Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (oltre IVA) di indennità minima individuata in un valore medio.

All’esito del procedimento, le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate inizialmente (art. 29 commi 1-4 D.M. 150/2023), il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Ciascuna parte è inoltre tenuta al pagamento delle spese di mediazione, indicate nella Tabella delle indennità scaricabile nella Sezione Download del sito. Le dette norme dovranno essere raccordate alle disposizioni dei Regolamenti dei singoli Organismi.

Il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria genera l’improcedibilità della domanda giudiziale. Tale vizio può essere rilevato d’ufficio dal Giudice o eccepito dalla parte convenuta, ma tassativamente entro e non oltre la prima udienza.

Qualora venga riscontrata l’assenza della mediazione, il Giudice:

  1. Assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione presso l’Organismo;

  2. Dispone il rinvio del processo, fissando una nuova udienza in una data successiva alla scadenza del termine di 3 mesi previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Il rispetto di questi termini è fondamentale: se la domanda non viene presentata entro i 15 giorni concessi, il processo si conclude con una sentenza di improcedibilità, impedendo al Giudice di decidere sul merito della controversia.

Si parla di mediazione obbligatoria ogniqualvolta la legge impone il ricorso alla procedura di mediazione come condizione di procedibilità per poter legittimamente instaurare un giudizio.

L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per tutte le controversie riguardanti le seguenti materie:

  • Condominio e Diritti reali (proprietà, usufrutto, distanze, ecc.);

  • Divisione e Successioni ereditarie;

  • Patti di famiglia;

  • Locazione, Comodato e Affitto di aziende;

  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;

  • Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità;

  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari;

  • Associazione in partecipazione e Consorzio;

  • Franchising, Contratti d’opera e Contratti di rete;

  • Somministrazione, Società di persone e Subfornitura.

In tutti questi casi, l’esperimento della mediazione è un passaggio preventivo indispensabile: senza di esso, l’eventuale azione legale promossa davanti al Giudice risulterebbe improcedibile.

Il procedimento di mediazione ha una durata massima di 3 mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione.

Tuttavia, è importante sapere che:

  • Il termine può essere prorogato di ulteriori 3 mesi su accordo scritto delle parti, prima della scadenza dei primi tre.

  • Il periodo di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (quindi il conteggio continua anche ad agosto).

  • La durata complessiva (massima di 6 mesi) garantisce una risoluzione della lite infinitamente più rapida rispetto ai tempi medi del processo ordinario in Tribunale.

Il procedimento di mediazione può essere esperito per tutte le controversie, civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.

Questo significa che, oltre ai casi in cui è obbligatoria per legge, la mediazione può essere attivata volontariamente per qualsiasi lite riguardi diritti di cui le parti possono liberamente disporre (come contratti, obbligazioni, risarcimenti e rapporti patrimoniali).

L’accordo raggiunto in sede di mediazione, se sottoscritto dagli avvocati o omologato dal Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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