Al momento del deposito dell’ istanza la parte istante dovrà versare:
– € 32 + € 48 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore inferiore ad € 1.000,00
– € 60 + 96 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore compreso tra € 1.000,01 ed € 50.000,00
– € 88 + 136 oltre iva come spesa di avvio e indennità minima per liti di valore superiore ad € 50.000,01
oltre eventuali spese vive (a/r) da calcolarsi in base al numero di parti da convocare.
Tale somma deve essere versata dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione; dalla/dalle altra/e parte/i chiamata/e in mediazione al momento della adesione al procedimento.
Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (oltre iva) di indennità minima individuata in un valore medio.
All’esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 dell’art.29 D.M. 150/2023, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Ciascuna parte è inoltre tenuta al pagamento delle spese di mediazione, come indicate nella Tabella delle indennità è scaricabile nella Sezione Download del sito.
Le dette norme dovranno essere raccordate alle disposizioni dei Regolamenti dei singoli Organismi.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione può essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dal convenuto entro e non oltre la prima udienza. In entrambi i casi, il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la nuova udienza dopo il termine di 3 mesi previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.
Si parla di mediazione obbligatoria ogniqualvolta la legge impone il ricorso alla procedura di mediazione prima di poter legittimamente instaurare un giudizio. L’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevede l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per tutte le controversie vertenti nelle seguenti materie: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanità, risarcimento danni da diffamazione con mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura
Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione può essere esperito per tutte le controversie, civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.